La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del Governo e boccia il terzo mandato per Vincenzo De Luca. La decisione arriva alla fine di un lungo confronto tra l’Avvocatura dello Stato e gli avvocati che hanno difeso la Regione Campania. “Se non ci fosse la legge elettorale regionale, il divieto del terzo mandato consecutivo per i governatori delle regioni, stabilito nella legge nazionale 165/2004, non opererebbe in assoluto? La operatività del divieto è differibile solo alla prima legge elettorale regionale attuativa di quella nazionale?” Se ne è dibattuto oggi a Palazzo della Consulta, nel corso dell’udienza pubblica sulla legittimità della legge 16/2024 della regione Campania, approvata nel novembre 2024, che consentirebbe la possibilità di un terzo mandato consecutivo al governatore in carica Vincenzo De Luca, permettendogli di ricandidarsi alla guida di Palazzo Santa Lucia. Il giudice relatore Giovanni Pitruzzella all’apertura del ruolo aveva inquadrato lo stato degli atti della questione sollevata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dagli avvocati Ruggero Di Martino ed Eugenio de Bonis, contro quella della Regione Campania, difesa dai legali Giandomenico Falcon, Aristide Police, Marcello Cecchetti. Quindi la parola è passata alle parti in un serrato confronto. Per lo Stato, secondo l’avvocato Ruggero Di Martino, i riferimenti sono tali da ritenere che il quadro normativo sia completo. “Le ragioni di inammissibilità della legge regionale campana sono molto chiare”: La disposizione nazionale (legge del 165/2004, “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”)parla di veto di terzo mandato se il presidente della regione ha conseguito due mandati elettorali. Ciò a fronte di un principio fondamentale stabilito dal costituente, dove si attribuisce la potestà in materia di elezioni alle regioni ma si costruisce un sistema legislativo concorrente che si concretizza nella individuazione di principi fondamentali declinati nell’articolo 122 primo comma dellaCostituzione. Questa norma, che è vincolata ad essere applicata non appena va in vigore la legge elettorale regionale, non può che essere inevitabilmente la conclusione del limite dei due mandati consecutivi che ogni legge regionale deve osservare. Secondo l’argomentazione dell’Avvocatura, il legislatore regionale della Campania, prima della legge regionale 16/2024 contro cui è ricorsa la Presidenza del consiglio dei ministri, aveva adottato la disposizione nazionale nel marzo 2009 (legge regionale 4/2009). Immediata la replica di GianDomenico Falcon per la Campania: “Il presidente della regione De Luca è stato eletto per la prima volta nel2010 e la legge è del 2009. E poi non capisco perché le leggi di Veneto, Marche, Piemonte andrebbero bene mentre non andrebbe bene quella campana che chiude il ciclo e ingloba nei mandati rilevanti quello in corso”. Falcon argomenta in questi termini: “E’ o non è auto-applicativo il principio del limite dei mandati consecutivi? Perché se non lo è, non lo è in virtù della legge del 2009. La norma richiedeva una attuazione regionale, che non voleva e non doveva essere auto-applicativa. La non auto-applicatività è stata infatti confermata dalle corti di appello di Milano. E’ il normatore regionale a dover porre il limite. Si tratta di stabilire quindi quali mandati sono rilevanti: le tre leggi delle Marche, del Piemonte e del Veneto dicono che sono rilevanti i mandati successivi. Per la Campania vale anche il mandato in corso”.Secondo la difesa della Regione, “questa estemporanea interpretazione della legge 165 risponde ” al l’idea di una norma tagliola : qualunque cosa legiferi la Regione in materia elettorale, scatta la tagliola….”. Secondo i difensori della Regione Campania, “per stabilire un principio di divieto di terzo mandato serviva una legge costituzionale. Non è materia elettorale….. il profilo prevalente è quello della forma di governo”. “L’unica forma vigente di divieto costituzionale – ricordano – si trova nello statuto regionale siciliano”. “Noi abbiamo un riferimento che non può essere tradito. Il tema del terzo mandato attiene alla forma di governo e non è materia elettorale”. “Insistiamo che il ricorso del governo sia dichiarato inammissibile e che profili di censura siano dichiarati infondati”.
CRONACA
9 aprile 2025
Terzo mandato, la Consulta dice no: De Luca non si può candidare