La Legge di Stabilità 2016 introduce un’agevolazione che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati dai soggetti titolari di reddito d’impresa per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
In relazione alle imprese la norma prevede la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione inerente i beni strumentali nuovi. Nel dettaglio, viene stabilito che il costo di acquisizione sia maggiorato del 40%, rilevando ai fini della deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria. Pertanto, la norma si struttura come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, senza che vi siano impatti di natura contabile non dovendo effettuare alcuna rilevazione contabile ad eccezione delle minori imposte da determinare ed eventualmente versare e senza lo stanziamento della fiscalità differita in quanto trattasi di differenze definitive e non temporanee.
I maggiori ammortamenti derivanti dall’applicazione della nuova disciplina possono essere dedotti come deroga all’art. 109 comma 4 lett. b) del TUIR da espressa disposizione di legge.
Nell’ambito dei chiarimenti in commento viene, altresì, precisato che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze. Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40% derivante dai super-ammortamenti.
In caso contrario, l’eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l’acquisto determinerebbe l’emersione di una minusvalenza, vale a dire di un componente negativo di reddito deducibile che consentirebbe l’immediata monetizzazione di un beneficio, che, invece, la norma “spalma” lungo l’intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento.